Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
      Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della 
         dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.   19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 gennaio 2021»; 
    b) al comma 2, dopo la  lettera  hh)  e'  aggiunta  la  seguente:
«hh-bis) obbligo di avere sempre con se'  dispositivi  di  protezione
delle   vie   respiratorie,   con    possibilita'    di    prevederne
l'obbligatorieta' dell'utilizzo nei luoghi al  chiuso  diversi  dalle
abitazioni private e in tutti i luoghi  all'aperto  a  eccezione  dei
casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per  le  circostanze
di fatto,  sia  garantita  in  modo  continuativo  la  condizione  di
isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza
dei protocolli e delle linee  guida  anti-contagio  previsti  per  le
attivita' economiche, produttive, amministrative e  sociali,  nonche'
delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando  esclusi
da detti obblighi: 
      1) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva; 
      2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 
      3) i soggetti con patologie  o  disabilita'  incompatibili  con
l'uso della mascherina, nonche'  coloro  che  per  interagire  con  i
predetti versino nella stessa incompatibilita'.». 
  2.  Al  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  1,  comma  16,  le  parole  «,   ampliative   o
restrittive,  rispetto  a  quelle  disposte  ai  sensi  del  medesimo
articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive  rispetto  a
quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2,  ovvero,  nei  soli
casi e nel  rispetto  dei  criteri  previsti  dai  citati  decreti  e
d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»; 
    b) all'articolo 3, comma 1, le  parole  «15  ottobre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021». 
  3.  Al  decreto-legge  30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 3, le parole:  «15  ottobre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»; 
    b) all'Allegato 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      ((1) il numero 16-ter e' sostituito dal seguente: 
        «16-ter Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27»;)) 
      2) il numero 18 e' sostituito dal seguente: «18  Articolo  101,
comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»; 
      3) dopo il numero 19 e' inserito il seguente: «19-bis  Articolo
106  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»; 
      4) dopo il numero 24 e' inserito il seguente: «24-bis  Articolo
4  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.   23,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40»; 
      5) i numeri 28 e 29 sono soppressi; 
      6) dopo il numero 30-bis sono inseriti i seguenti: 
        «30-ter Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
        30-quater Articolo 34 del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17  luglio  2020,  n.
77»; 
      ((6-bis) al numero 32,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «L'articolo 90, commi 3 e 4, del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, e' prorogato fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino  al
termine dello stato di emergenza»;)) 
      7) dopo il numero 33 e' inserito il seguente: «33-bis  Articolo
221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»; 
      8) dopo il numero 34 e' aggiunto il seguente: «34-bis  Articolo
35 del decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104((,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126»)); 
  4. All'articolo 87, comma 8, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole: «del  comma  1,  primo  periodo,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei commi 6 e 7». 
  ((4-bis. All'articolo 100, comma  2,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, dopo il primo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Si
procede, in ogni caso, al rinnovo dei mandati  dei  componenti  degli
organi statutari degli enti di cui al presente comma, laddove scaduti
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, entro il 31 gennaio 2021». 
  4-ter. Al fine di garantire la qualita' delle  indagini  effettuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi degli articoli
7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nel  periodo
dello stato emergenziale da COVID-19, i termini per la fornitura  dei
dati da parte dei soggetti indicati nel comma 1 del  citato  articolo
7, compresi nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono
riaperti fino al 31 marzo  2021.  L'ISTAT  provvede  alla  riapertura
delle relative piattaforme informatiche o  alla  comunicazione  delle
diverse modalita' per la fornitura dei dati statistici da  parte  dei
soggetti indicati nel comma 1 del citato articolo 7 fino al 31  marzo
2021, data dalla quale decorrono i termini per  l'accertamento  delle
violazioni. 
  4-quater. All'articolo 104, comma 1,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono  sostituite  dalle
seguenti: «al 30 aprile 2021». 
  4-quinquies. All'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020,  n.  27,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal   seguente:
«Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre
di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e all'articolo 1, commi  762  e  767,  della  legge  27
dicembre  2019,  n.  160,  sono  differite,  rispettivamente,  al  31
dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021». 
  4-sexies. Resta fermo il termine  per  il  versamento  dell'imposta
municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre  2020  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  da
effettuare sulla base degli atti pubblicati  nel  sito  internet  del
Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. 
  4-septies. L'eventuale  differenza  positiva  tra  l'IMU  calcolata
sulla base degli atti pubblicati ai sensi  del  comma  4-quinquies  e
l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020  sulla  base  degli  alti
pubblicati ai sensi del comma 4-sexies e' dovuta  senza  applicazione
di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021.  Nel  caso  emerga
una differenza negativa, il rimborso  e'  dovuto  secondo  le  regole
ordinarie. 
  4-octies. All'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il  termine   previsto
dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge  21  settembre  2019,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132, per  l'adozione  dei  provvedimenti  di  riorganizzazione  degli
uffici del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  ivi
compresi  quelli  di  diretta  collaborazione,  e'  differito  al  31
dicembre 2020». 
  4-novies. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo  settore,
di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le  parole:  «31
ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021». 
  4-decies. All'articolo 17,  comma  3,  del  decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 112, le parole:  «entro  il  31  ottobre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2021». 
  4-undecies.   In   considerazione   della   crescente    diffusione
dell'accesso ai servizi finanziari in modalita' digitale da parte  di
cittadini e imprese durante l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,
della comunicazione della Commissione europea al Parlamento  europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e  al  Comitato
delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale
per l'UE del 24 settembre 2020 (COM(2020) 591 final),  nonche'  delle
proroghe di cui al comma 3, lettera b), numeri 3) e 4), del  presente
articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  2-bis,  le  parole  da:  «entro»  fino  a  «presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2021»; 
    b) al comma 2-ter: 
      1) alla lettera  a),  dopo  le  parole:  «diciotto  mesi»  sono
aggiunte le seguenti: «prorogabili per un massimo di ulteriori dodici
mesi»; 
      2) alla lettera e), dopo le parole: «definizione di  perimetri»
sono inserite le seguenti: «e limiti»; 
    c) al comma  2-quater,  dopo  la  lettera  a)  sono  inserite  le
seguenti: 
      «a-bis) i casi  in  cui  un'attivita'  puo'  essere  ammessa  a
sperimentazione; 
      a-ter) i casi in cui e' ammessa la proroga»; 
    d) al  comma  2-quinquies,  le  parole:  «al  comma  2-ter»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 2-ter e 2-quater»; 
    e) al comma 2-sexies, le parole  da:  «ciascuna  autorita'»  fino
alla fine  del  comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  Banca
d'Italia, la CONSOB e IVASS, nell'ambito delle proprie  competenze  e
delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla
sperimentazione delle attivita' di cui al comma 2-bis ed  ogni  altra
iniziativa  ad  essi  propedeutica.  Nel  rispetto  della   normativa
inderogabile dell'Unione europea, l'ammissione  alla  sperimentazione
puo' comportare la  deroga  o  la  disapplicazione  temporanee  degli
orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale  emanati
dalle autorita' di vigilanza, nonche' delle norme o  dei  regolamenti
emanati dalle medesime autorita' di vigilanza, concernenti i  profili
di cui al comma 2-quater, lettere b), c), d), e), f), g),  h),  i)  e
l). Alle attivita' della Banca d'Italia, della  CONSOB  e  dell'IVASS
relative alla sperimentazione si applicano gli articoli 7  del  testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4  del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e
10 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
nonche' gli articoli 21 e 24, comma 6-bis, della  legge  28  dicembre
2005, n. 262»; 
    f)  al  comma  2-octies,  dopo  le   parole:   «stabiliscono   le
attribuzioni del Comitato.» e' inserito il seguente periodo: «Per  le
attivita' svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri
permanenti  collaborano  tra  loro,   anche   mediante   scambio   di
informazioni,  e  non  possono  reciprocamente  opporsi  il   segreto
d'ufficio». 
  4-duodecies. In  considerazione  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, dalla data del 17 marzo 2020 e fino al  15  dicembre  2020,
non si applica l'articolo 11, comma 15, del testo unico in materia di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo  19
agosto 2016, n. 175. Nel suddetto periodo, agli organi delle societa'
in house si applicano gli articoli 2385, secondo comma, e 2400, primo
comma, ultimo periodo, del codice civile. Nel medesimo  periodo  sono
fatti salvi gli atti posti  in  essere  da  tali  organi  e  la  loro
eventuale cessazione, per scadenza del termine, non  produce  effetti
fino a quando gli stessi non sono stati ricostituiti; 
  4-terdecies. Le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti
ai  sensi   dell'articolo   143   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, gia' indette per le date del 22  e  23  novembre
2020, sono rinviate e si svolgono entro il  31  marzo  2021  mediante
l'integrale rinnovo del procedimento di  presentazione  di  tutte  le
liste e le candidature a sindaco e a consigliere  comunale.  Fino  al
rinnovo degli organi di cui al primo periodo e' prorogata  la  durata
della gestione della commissione straordinaria  di  cui  all'articolo
144 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.  267  del
2000. 
  4-quaterdecies. Limitatamente all'anno 2020, in caso di rinnovo del
consiglio del comune capoluogo, il  termine  per  procedere  a  nuove
elezioni del consiglio metropolitano, di cui  all'articolo  1,  comma
21, della legge 7 aprile 2014,  n.  56,  e'  fissato  in  centottanta
giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo. 
  4-quinquiesdecies.  Le  consultazioni  elettorali  concernenti   le
elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera  d-bis),  del  decreto-legge  20
aprile 2020, n. 26, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19
giugno 2020, n. 59, sono rinviate,  anche  ove  gia'  indette,  e  si
svolgono entro il 31 marzo 2021,  mediante  l'integrale  rinnovo  del
relativo procedimento elettorale. 
  4-sexiesdecies. Fino al  rinnovo  degli  organi  di  cui  ai  commi
4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies e' prorogata la durata del mandato
di quelli in carica. 
  4-septiesdecies.  Dall'attuazione  dei  commi  da   4-terdecies   a
4-sexiesdecies non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti  alla  relativa
attuazione vi provvedono con le sole  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  4-duodevicies.  In  considerazione  delle  difficolta'   gestionali
derivanti dall'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  in  deroga  al
limite di cui all'articolo 24, comma 3, del codice  della  protezione
civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo  stato
di emergenza dichiarato  con  delibera  del  Consiglio  dei  ministri
dell'8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi  meteorologici
verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, e' prorogato di  ulteriori
dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica.
Alle conseguenti attivita' e alle relative spese si fa fronte con  le
risorse gia' assegnate allo scopo  con  delibere  del  Consiglio  dei
ministri. 
  4-undevicies. Al  solo  fine  di  consentire,  senza  soluzione  di
continuita' e  in  considerazione  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, la conclusione degli interventi finanziati con  le  risorse
di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre  2018,  n.
145, e all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,  n.
136,  la  durata  delle  contabilita'  speciali   aperte   ai   sensi
dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo  2  gennaio
2018, n. 1, e sulle quali sono  confluite  le  relative  risorse,  e'
prorogabile fino al 31 dicembre  2024  con  ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento  della  protezione   civile   da   adottare   ai   sensi
dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, previa  verifica  del  cronoprogramma  dei  pagamenti  predisposto
tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229, in relazione agli interventi di  cui  al  presente  comma.  Alle
risorse disponibili sulle  predette  contabilita'  speciali  relative
agli stanziamenti disposti  a  valere  sul  Fondo  per  le  emergenze
nazionali di cui all'articolo 44 del decreto  legislativo  n.  1  del
2018 si applicano le procedure di cui all'articolo  27  del  medesimo
decreto legislativo n. 1 del 2018.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          25 marzo 2020,  n.  19,  Misure  urgenti  per  fronteggiare
          l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1. (Misure urgenti per  evitare  la  diffusione
          del COVID-19). - 1. Per contenere e  contrastare  i  rischi
          sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19,  su
          specifiche   parti   del   territorio   nazionale   ovvero,
          occorrendo,  sulla  totalita'  di  esso,   possono   essere
          adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una
          o piu' misure tra quelle di cui al  comma  2,  per  periodi
          predeterminati, ciascuno di durata non superiore  a  trenta
          giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al
          31 gennaio 2021, termine dello stato di  emergenza,  e  con
          possibilita' di modularne l'applicazione in aumento  ovvero
          in  diminuzione  secondo  l'andamento  epidemiologico   del
          predetto virus. 
                2. Ai sensi e per le finalita' di  cui  al  comma  1,
          possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza  e
          proporzionalita'  al  rischio  effettivamente  presente  su
          specifiche parti  del  territorio  nazionale  ovvero  sulla
          totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure: 
                  a) limitazione della  circolazione  delle  persone,
          anche   prevedendo   limitazioni   alla   possibilita'   di
          allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se
          non per spostamenti individuali limitati nel tempo e  nello
          spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni  di
          necessita' o urgenza,  da  motivi  di  salute  o  da  altre
          specifiche ragioni. Ai soggetti con disabilita'  motorie  o
          con  disturbi  dello  spettro  autistico,  con  disabilita'
          intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche
          e comportamentali con necessita' di  supporto,  certificate
          ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' consentito
          uscire  dall'ambiente  domestico  con   un   accompagnatore
          qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico della
          persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni
          di sicurezza sanitaria; 
                  b) chiusura al pubblico di strade  urbane,  parchi,
          aree da gioco, ville e  giardini  pubblici  o  altri  spazi
          pubblici; 
                  c) limitazioni o divieto  di  allontanamento  e  di
          ingresso in territori comunali,  provinciali  o  regionali,
          nonche' rispetto al territorio nazionale; 
                  d)  applicazione  della  misura  della   quarantena
          precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti  stretti
          con casi confermati di malattia infettiva diffusiva  o  che
          entrano nel territorio nazionale  da  aree  ubicate  al  di
          fuori del territorio italiano; 
                  e) divieto assoluto di allontanarsi  dalla  propria
          abitazione o dimora per le persone sottoposte  alla  misura
          della quarantena, applicata  dal  sindaco  quale  autorita'
          sanitaria locale, perche' risultate positive al virus; 
                  g) limitazione o sospensione  di  manifestazioni  o
          iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di  ogni  altra
          forma di riunione o di assembramento in  luogo  pubblico  o
          privato, anche di carattere  culturale,  ludico,  sportivo,
          ricreativo e religioso; 
                  h) sospensione delle cerimonie civili e  religiose,
          limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto; 
                  h-bis) adozione di  protocolli  sanitari,  d'intesa
          con la Chiesa cattolica  e  con  le  confessioni  religiose
          diverse dalla cattolica, per la  definizione  delle  misure
          necessarie  ai  fini  dello  svolgimento   delle   funzioni
          religiose in condizioni di sicurezza; 
                  i) chiusura di cinema, teatri,  sale  da  concerto,
          sale da ballo, discoteche, sale giochi,  sale  scommesse  e
          sale bingo,  centri  culturali,  centri  sociali  e  centri
          ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione; 
                  l)  sospensione  dei  congressi,  ad  eccezione  di
          quelli inerenti alle  attivita'  medico-scientifiche  e  di
          educazione continua in medicina  (ECM),  di  ogni  tipo  di
          evento sociale e di ogni altra  attivita'  convegnistica  o
          congressuale,  salva  la  possibilita'  di  svolgimento   a
          distanza; 
                  m)  limitazione   o   sospensione   di   eventi   e
          competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi
          pubblici  o  privati,  ivi  compresa  la  possibilita'   di
          disporre  la  chiusura  temporanea  di   palestre,   centri
          termali,  centri  sportivi,  piscine,  centri  natatori   e
          impianti   sportivi,   anche   se   privati,   nonche'   di
          disciplinare le modalita' di svolgimento degli  allenamenti
          sportivi all'interno degli stessi luoghi; 
                  n)  limitazione  o  sospensione   delle   attivita'
          ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o
          in  luoghi  aperti  al  pubblico,  garantendo  comunque  la
          possibilita' di svolgere  individualmente,  ovvero  con  un
          accompagnatore per i minori o le persone non  completamente
          autosufficienti, attivita' sportiva  o  attivita'  motoria,
          purche'  nel   rispetto   della   distanza   di   sicurezza
          interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
          e di almeno un metro per le attivita'  motorie,  ludiche  e
          ricreative; 
                  o) possibilita' di disporre  o  di  demandare  alle
          competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la
          riduzione o la  sospensione  di  servizi  di  trasporto  di
          persone e di merci,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,
          marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche'
          di trasporto pubblico locale; in ogni caso, la prosecuzione
          del servizio di trasporto delle persone e' consentita  solo
          se il gestore predispone le  condizioni  per  garantire  il
          rispetto  di  una  distanza  di  sicurezza   interpersonale
          predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il  rischio
          di contagio; 
                  p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia
          di cui all'articolo 2 del  decreto  legislativo  13  aprile
          2017, n. 65, e delle attivita' didattiche delle  scuole  di
          ogni  ordine  e  grado,  nonche'   delle   istituzioni   di
          formazione  superiore,  comprese  le   universita'   e   le
          istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale   e
          coreutica, di corsi professionali,  master,  corsi  per  le
          professioni sanitarie e universita'  per  anziani,  nonche'
          dei corsi professionali e delle attivita' formative  svolti
          da altri enti pubblici, anche territoriali e locali,  e  da
          soggetti privati, o  di  altri  analoghi  corsi,  attivita'
          formative o prove di esame, ferma la possibilita' del  loro
          svolgimento di attivita' in modalita' a distanza; 
                  q)  sospensione  dei  viaggi  d'istruzione,   delle
          iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e
          delle uscite didattiche  comunque  denominate,  programmate
          dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine  e  grado  sia
          sul territorio nazionale sia all'estero; 
                  r)  limitazione  o  sospensione  dei   servizi   di
          apertura al pubblico o chiusura dei  musei  e  degli  altri
          istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,   nonche'
          dell'efficacia     delle     disposizioni     regolamentari
          sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi; 
                  s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti
          negli  uffici  delle   amministrazioni   pubbliche,   fatte
          comunque salve le attivita'  indifferibili  e  l'erogazione
          dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso
          a modalita' di lavoro agile; 
                  t)  limitazione  o  sospensione   delle   procedure
          concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per  il
          personale   sanitario   e   socio-sanitario,    finalizzate
          all'assunzione  di  personale  presso  datori   di   lavoro
          pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi
          in  cui  la  valutazione  dei   candidati   e'   effettuata
          esclusivamente su basi curriculari ovvero con  modalita'  a
          distanza, fatte salve l'adozione degli  atti  di  avvio  di
          dette procedure entro i termini  fissati  dalla  legge,  la
          conclusione delle  procedure  per  le  quali  risulti  gia'
          ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita'  di
          svolgimento  dei  procedimenti  per  il   conferimento   di
          specifici incarichi; 
                  u)  limitazione  o  sospensione   delle   attivita'
          commerciali di  vendita  al  dettaglio  o  all'ingrosso,  a
          eccezione  di   quelle   necessarie   per   assicurare   la
          reperibilita' dei generi agricoli, alimentari  e  di  prima
          necessita' da espletare con  modalita'  idonee  ad  evitare
          assembramenti di persone, con obbligo a carico del  gestore
          di predisporre le condizioni per garantire il  rispetto  di
          una distanza di sicurezza interpersonale  predeterminata  e
          adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; 
                  v) limitazione o  sospensione  delle  attivita'  di
          somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche'
          di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar  e
          ristoranti,  ad  esclusione  delle  mense  e  del  catering
          continuativo su base contrattuale,  a  condizione  che  sia
          garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
          un metro, e della ristorazione  con  consegna  a  domicilio
          ovvero   con   asporto,   nel    rispetto    delle    norme
          igienico-sanitarie  previste  per  le  attivita'   sia   di
          confezionamento  che  di  trasporto,   con   l'obbligo   di
          rispettare  la  distanza  di  sicurezza  interpersonale  di
          almeno un metro, con il divieto  di  consumare  i  prodotti
          all'interno dei locali e con il divieto  di  sostare  nelle
          immediate vicinanze degli stessi; 
                  z) limitazione o  sospensione  di  altre  attivita'
          d'impresa   o   professionali,   anche   ove    comportanti
          l'esercizio  di  pubbliche  funzioni,  nonche'  di   lavoro
          autonomo, con possibilita' di  esclusione  dei  servizi  di
          pubblica necessita'  previa  assunzione  di  protocolli  di
          sicurezza  anti-contagio  e,  laddove  non  sia   possibile
          rispettare  la   distanza   di   sicurezza   interpersonale
          predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il  rischio
          di contagio come principale  misura  di  contenimento,  con
          adozione di adeguati strumenti di protezione individuale; 
                  aa) limitazione o sospensione di fiere e mercati, a
          eccezione   di   quelli   necessari   per   assicurare   la
          reperibilita' dei generi agricoli, alimentari  e  di  prima
          necessita'; 
                  bb)  specifici  divieti  o  limitazioni   per   gli
          accompagnatori  dei  pazienti  nelle  sale  di  attesa  dei
          dipartimenti di  emergenza-urgenza  e  accettazione  e  dei
          reparti di pronto soccorso (DEA/PS); 
                  cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e
          visitatori in  strutture  di  ospitalita'  e  lungodegenza,
          residenze sanitarie  assistite  (RSA),  hospice,  strutture
          riabilitative,  strutture  residenziali  per  persone   con
          disabilita' o per anziani, autosufficienti  e  no,  nonche'
          istituti penitenziari e istituti penitenziari  per  minori;
          sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali  e
          residenziali per minori e per persone con disabilita' o non
          autosufficienti, per persone con  disturbi  mentali  e  per
          persone  con  dipendenza  patologica;  sono  in  ogni  caso
          garantiti gli incontri tra  genitori  e  figli  autorizzati
          dall'autorita' giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni
          sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto; 
                  dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario
          nazionale nei confronti di coloro  che  sono  transitati  e
          hanno  sostato  in  zone  a  rischio  epidemiologico   come
          identificate dall'Organizzazione mondiale della  sanita'  o
          dal Ministro della salute; 
                  ee)  adozione  di  misure  di  informazione  e   di
          prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; 
                  ff) predisposizione di modalita' di  lavoro  agile,
          anche in deroga alla disciplina vigente; 
                  gg)  previsione  che  le  attivita'  consentite  si
          svolgano previa assunzione da  parte  del  titolare  o  del
          gestore  di  misure  idonee  a  evitare  assembramenti   di
          persone, con  obbligo  di  predisporre  le  condizioni  per
          garantire  il  rispetto   della   distanza   di   sicurezza
          interpersonale predeterminata  e  adeguata  a  prevenire  o
          ridurre il rischio di contagio; per i servizi  di  pubblica
          necessita',  laddove  non  sia  possibile  rispettare  tale
          distanza  interpersonale,  previsione  di   protocolli   di
          sicurezza  anti-contagio,  con  adozione  di  strumenti  di
          protezione individuale; 
                  hh)  eventuale  previsione  di   esclusioni   dalle
          limitazioni alle attivita' economiche di  cui  al  presente
          comma, con verifica caso  per  caso  affidata  a  autorita'
          pubbliche specificamente individuate; 
                  hh-bis) obbligo di avere sempre con se' dispositivi
          di protezione delle vie respiratorie, con  possibilita'  di
          prevederne l'obbligatorieta' dell'utilizzo  nei  luoghi  al
          chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
          all'aperto  a  eccezione  dei   casi   in   cui,   per   le
          caratteristiche dei luoghi o per le circostanze  di  fatto,
          sia  garantita  in  modo  continuativo  la  condizione   di
          isolamento rispetto a persone non  conviventi,  e  comunque
          con  salvezza  dei   protocolli   e   delle   linee   guida
          anti-contagio  previsti  per   le   attivita'   economiche,
          produttive, amministrative e sociali, nonche'  delle  linee
          guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da
          detti obblighi: 
                    1) i  soggetti  che  stanno  svolgendo  attivita'
          sportiva; 
                    2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 
                    3)  i  soggetti  con  patologie   o   disabilita'
          incompatibili con l'uso della  mascherina,  nonche'  coloro
          che per interagire con  i  predetti  versino  nella  stessa
          incompatibilita'. 
                3. Per la durata dell'emergenza di cui  al  comma  1,
          puo' essere imposto  lo  svolgimento  delle  attivita'  non
          oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione  di
          misure  di  cui  al  presente  articolo,   ove   cio'   sia
          assolutamente necessario per assicurarne  l'effettivita'  e
          la  pubblica  utilita',  con  provvedimento  del  prefetto,
          assunto dopo avere  sentito,  senza  formalita',  le  parti
          sociali interessate.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  all'articolo  1,
          comma  16,  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.   33,
          Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare   l'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1 (Misure di contenimento della diffusione  del
          COVID-19). - (Omissis). 
                16. Per garantire lo  svolgimento  in  condizioni  di
          sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali,
          le regioni monitorano con cadenza  giornaliera  l'andamento
          della situazione epidemiologica nei propri territori e,  in
          relazione a tale andamento, le  condizioni  di  adeguatezza
          del sistema sanitario regionale. I  dati  del  monitoraggio
          sono comunicati giornalmente  dalle  regioni  al  Ministero
          della  salute,  all'Istituto  superiore  di  sanita'  e  al
          comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo
          del dipartimento della protezione  civile  del  3  febbraio
          2020, n. 630,  e  successive  modificazioni.  In  relazione
          all'andamento   della   situazione    epidemiologica    sul
          territorio,  accertato  secondo  i  criteri  stabiliti  con
          decreto  del  Ministro  della  salute   30   aprile   2020,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  112  del  2  maggio
          2020,   e   sue   eventuali   modificazioni,   nelle   more
          dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio  dei
          ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19  del
          2020, la Regione, informando  contestualmente  il  Ministro
          della   salute,   puo'   introdurre   misure    derogatorie
          restrittive  rispetto  a  quelle  disposte  ai  sensi   del
          medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e  nel  rispetto
          dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa  con  il
          Ministro della salute, anche ampliative.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  1,  del
          decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  Ulteriori  misure
          urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
          luglio 2020, n. 74, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 3 (Disposizioni finali). - 1. Le misure di  cui
          al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020  al  31
          gennaio  2021,  fatti  salvi  i  diversi  termini  previsti
          dall'articolo 1.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  1,  comma  3  del
          decreto-legge  30  luglio  2020,  n.  83,  Misure   urgenti
          connesse con la scadenza della dichiarazione  di  emergenza
          epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020  e
          disciplina del rinnovo  degli  incarichi  di  direzione  di
          organi del Sistema di informazione per la  sicurezza  della
          Repubblica, convertito, con modificazioni, dalla  legge  25
          settembre 2020, n.  124,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 1 (Proroga dei termini  previsti  dall'articolo
          1, comma  1,  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n. 35, e dall'articolo 3, comma  1,  del  decreto-legge  16
          maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 14 luglio 2020, n.  74,  nonche'  di  alcuni  termini
          correlati con  lo  stato  di  emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19). - (Omissis). 
                3. I termini previsti dalle disposizioni  legislative
          di cui all'allegato 1 sono prorogati al 31  dicembre  2020,
          salvo quanto  previsto  ai  numeri  3  e  32  dell'allegato
          medesimo, e le relative disposizioni  vengono  attuate  nei
          limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione
          vigente.». 
              - Si riporta il testo dell'Allegato 1 al  decreto-legge
          30 luglio 2020, n.  83,  Misure  urgenti  connesse  con  la
          scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da
          COVID-19 deliberata il 31 gennaio  2020  e  disciplina  del
          rinnovo degli incarichi di direzione di organi del  Sistema
          di  informazione  per  la   sicurezza   della   Repubblica,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  25  settembre
          2020, n. 124, come modificato dalla presente legge: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
               - Si riporta il testo dell'articolo 87, comma  8,  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, Misure di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 87 (Misure straordinarie in materia  di  lavoro
          agile  e  di  esenzione  dal  servizio   e   di   procedure
          concorsuali). - (Omissis). 
                8. Per il personale delle  Forze  di  polizia,  delle
          Forze armate e del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,
          agli accertamenti diagnostici  funzionali  all'applicazione
          delle disposizioni dei commi 6 e 7,  possono  provvedere  i
          competenti servizi sanitari.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 100, comma  2,  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, Misure di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 100 (Misure a sostegno delle universita'  delle
          istituzioni  di  alta  formazione  artistica   musicale   e
          coreutica e degli enti di ricerca). - (Omissis). 
                2. I mandati dei componenti  degli  organi  statutari
          degli Enti pubblici di ricerca di cui  all'articolo  1  del
          decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione
          dell'Istituto Nazionale  di  Statistica  -  ISTAT,  il  cui
          consiglio e' validamente  insediato  con  la  nomina  della
          maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade
          il 31 dicembre 2020 sono prorogati,  laddove  scaduti  alla
          data di entrata in vigore del presente  decreto  ovvero  in
          scadenza  durante  il  periodo  dello  stato  di  emergenza
          deliberato dal Consiglio dei ministri in  data  31  gennaio
          2020, fino al perdurare dello stato di emergenza  medesimo.
          Si procede, in  ogni  caso,  al  rinnovo  dei  mandati  dei
          componenti degli organi statutari  degli  enti  di  cui  al
          presente comma, laddove scaduti alla  data  di  entrata  in
          vigore della  legge  di  conversione  del  decreto-legge  7
          ottobre 2020, n. 125, entro il 31 gennaio 2021.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 7 e 11 del decreto
          legislativo 6 settembre 1989, n.  322,  Norme  sul  Sistema
          statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
          nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L.  23
          agosto 1988, n. 400: 
                «Art. 7 (Obbligo di fornire dati statistici). - 1. E'
          fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e  organismi
          pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti
          per  le  rilevazioni  previste  dal  programma   statistico
          nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo  i  soggetti
          privati  per  le  rilevazioni,  rientranti  nel   programma
          stesso, individuate ai sensi dell'articolo 13. Su  proposta
          del Presidente  dell'ISTAT,  sentito  il  Comitato  di  cui
          all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri e'
          annualmente definita, in relazione  all'oggetto,  ampiezza,
          finalita', destinatari e tecnica di indagine utilizzata per
          ciascuna rilevazione statistica, la tipologia  di  dati  la
          cui  mancata  fornitura,  per   rilevanza,   dimensione   o
          significativita'  ai  fini  della  rilevazione  statistica,
          configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma.
          I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai  sensi
          dell'articolo 11  confluiscono  in  apposito  capitolo  del
          bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla  copertura  degli
          oneri per le rilevazioni previste dal programma  statistico
          nazionale. 
                2. Non rientrano nell'obbligo di cui  al  comma  1  i
          dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge  31
          dicembre 1996, n. 675. 
                3. Coloro che, richiesti di dati e notizie  ai  sensi
          del comma  1,  non  li  forniscano,  ovvero  li  forniscono
          scientemente errati o  incompleti,  sono  soggetti  ad  una
          sanzione amministrativa pecuniaria,  nella  misura  di  cui
          all'art. 11, che e' applicata secondo il  procedimento  ivi
          previsto.» 
                «Art. 11 (Sanzioni  amministrative).  -  1.  Sanzioni
          amministrative  pecuniarie,  di  cui   all'art.   7,   sono
          stabilite: 
                  a) nella misura minima di lire  quattrocentomila  e
          massima di lire quattromilioni per le violazioni  da  parte
          di persone fisiche; 
                  b) nella misura minima di lire un milione e massima
          di lire diecimilioni per le violazioni da parte di  enti  e
          societa'. 
                2.   L'accertamento   delle   violazioni,   ai   fini
          dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
          e' effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del
          Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2,  che  siano
          venuti a conoscenza della violazione. 
                3.  Il  competente  ufficio  di   statistica   redige
          motivato rapporto  in  ordine  alla  violazione  e,  previa
          contestazione degli addebiti agli  interessati  secondo  il
          procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge
          24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette  al  prefetto  della
          provincia, il  quale  procede,  ai  sensi  dell'art.  18  e
          seguenti   della   medesima   legge.   Dell'apertura    del
          procedimento e' data comunicazione all'ISTAT.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 104, comma  1,  del
          decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento
          del Servizio sanitario nazionale e  di  sostegno  economico
          per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 104 (Proroga della validita' dei  documenti  di
          riconoscimento). - 1. La  validita'  ad  ogni  effetto  dei
          documenti  di  riconoscimento  e  di   identita'   di   cui
          all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          rilasciati da amministrazioni pubbliche, con  scadenza  dal
          31  gennaio  2020  e'  prorogata  al  31  aprile  2021.  La
          validita' ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di
          scadenza indicata nel documento.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 107, comma  2,  del
          decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento
          del Servizio sanitario nazionale e  di  sostegno  economico
          per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.     107      (Differimento      di      termini
          amministrativo-contabili). - (Omissis). 
                2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma   1,   per
          l'esercizio  2020  il  termine  per  la  deliberazione  del
          bilancio di previsione di cui all'articolo  151,  comma  1,
          del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito
          al 30 settembre 2020 (460) e il termine di cui al  comma  2
          dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267  del  2000
          e' differito al 30 novembre  2020.  Limitatamente  all'anno
          2020, le date del 14  ottobre  e  del  28  ottobre  di  cui
          all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762  e  767,
          della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  sono  differite,
          rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio  2021.
          Per l'esercizio 2021 il termine per  la  deliberazione  del
          bilancio di previsione di cui all'articolo  151,  comma  1,
          del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito
          al 31 gennaio 2021.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 762, della
          legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»: 
                «Art. 1. 
                762.  In   deroga   all'articolo   52   del   decreto
          legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi  effettuano
          il versamento dell'imposta dovuta al comune per  l'anno  in
          corso in due rate, scadenti la prima  il  16  giugno  e  la
          seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso  nella  facolta'
          del  contribuente  provvedere  al  versamento  dell'imposta
          complessivamente dovuta in un'unica soluzione  annuale,  da
          corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima
          rata e' pari  all'imposta  dovuta  per  il  primo  semestre
          applicando l'aliquota  e  la  detrazione  dei  dodici  mesi
          dell'anno  precedente.  In  sede  di   prima   applicazione
          dell'imposta, la prima rata da corrispondere e'  pari  alla
          meta' di quanto versato a titolo di IMU e TASI  per  l'anno
          2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta  dovuta
          per l'intero anno e' eseguito,  a  conguaglio,  sulla  base
          delle aliquote risultanti dal prospetto delle  aliquote  di
          cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito
          internet  del  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre  di
          ciascun anno.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   116   del
          decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento
          del Servizio sanitario nazionale e  di  sostegno  economico
          per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 116 (Termini riorganizzazione Ministeri). -  1.
          In considerazione dello stato di emergenza  sul  territorio
          nazionale   relativo   al   rischio   sanitario    connesso
          all'insorgenza di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
          trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
          ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,  i  termini  previsti
          dalla normativa  vigente  concernenti  i  provvedimenti  di
          riorganizzazione dei Ministeri con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri, con scadenza tra il 1° marzo  e
          il 31 luglio 2020, sono prorogati di tre mesi rispetto alla
          data individuata dalle rispettive  disposizioni  normative.
          Il  termine  previsto  dall'articolo  4,   comma   5,   del
          decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.  132,  per
          l'adozione  dei  provvedimenti  di  riorganizzazione  degli
          uffici del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
          ivi compresi quelli di diretta collaborazione, e' differito
          al 31 dicembre 2020.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 101,  comma  2  del
          decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo
          settore, a norma dell'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),
          della legge 6 giugno 2016, n. 106,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 101 (Norme  transitorie  e  di  attuazione).  -
          (Omissis). 
                2. Fino all'operativita' del Registro unico nazionale
          del  Terzo  settore,  continuano  ad  applicarsi  le  norme
          previgenti  ai   fini   e   per   gli   effetti   derivanti
          dall'iscrizione   degli   enti    nei    Registri    Onlus,
          Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di  promozione
          sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili  del
          presente decreto entro il 31 marzo 2021. Entro il  medesimo
          termine, esse possono modificare i propri  statuti  con  le
          modalita' e le maggioranze previste  per  le  deliberazioni
          dell'assemblea ordinaria al fine di  adeguarli  alle  nuove
          disposizioni inderogabili  o  di  introdurre  clausole  che
          escludono l'applicazione di nuove  disposizioni  derogabili
          mediante specifica clausola statutaria.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  3,  del
          decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, Revisione  della
          disciplina  in  materia  di  impresa   sociale,   a   norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge  6  giugno
          2016, n. 106, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 17 (Norme di coordinamento  e  transitorie).  -
          (Omissis). 
                3. Le imprese  sociali  gia'  costituite  al  momento
          dell'entrata in vigore del presente  decreto,  si  adeguano
          alle disposizioni del presente decreto entro  il  31  marzo
          2021. Entro il medesimo termine, esse possono modificare  i
          propri statuti con le modalita' e le  maggioranze  previste
          per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria  al  fine  di
          adeguarli  alle  nuove  disposizioni  inderogabili   o   di
          introdurre clausole che escludono l'applicazione  di  nuove
          disposizioni, derogabili mediante clausola statutaria.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell''articolo   36   del
          decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  Misure  urgenti  di
          crescita economica  e  per  la  risoluzione  di  specifiche
          situazioni di crisi, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art.  36  (Banche  popolari   e   Fondo   indennizzo
          risparmiatori).  -  1.  All'articolo  1,   comma   2,   del
          decreto-legge  24  gennaio  2015,  n.  3,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola:
          "2019" e' sostituita dalla seguente: "2020". 
                2. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.
          145, sono apportate le seguenti modifiche: 
                  a) al comma 494, le parole "e  aventi  causa"  sono
          sostituite dalle seguenti: "mortis causa, o il coniuge,  il
          soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio
          o di fatto di cui alla legge  20  maggio  2016,  n.  76,  i
          parenti entro il secondo grado,  ove  siano  succeduti  nel
          possesso dei predetti  strumenti  finanziari  in  forza  di
          trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi"; 
                  b) al comma 496,  primo  periodo,  dopo  le  parole
          «costo di acquisto,» sono inserite  le  seguenti:  "inclusi
          gli oneri fiscali,"; 
                  c) al comma 497,  primo  periodo,  dopo  le  parole
          "costo di acquisto," sono inserite  le  seguenti:  "inclusi
          gli oneri fiscali,"; 
                  d) al comma 500, secondo periodo,  dopo  le  parole
          "titoli di Stato con scadenza equivalente" sono aggiunte le
          seguenti:  "determinato  ai  sensi  dei  commi  3,  4  e  5
          dell'articolo 9 del decreto-legge 3  maggio  2016,  n.  59,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno  2016,
          n. 119"; 
                  e) al comma 501, i periodi secondo, terzo,  quarto,
          quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti: 
                    "Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze sono definite le modalita' di  presentazione  della
          domanda di indennizzo nonche'  i  piani  di  riparto  delle
          risorse disponibili. Con il medesimo decreto e' istituita e
          disciplinata una Commissione  tecnica  per:  l'esame  delle
          domande   e    l'ammissione    all'indennizzo    del    FIR
          all'indennizzo  del  FIR;  la  verifica  delle   violazioni
          massive, nonche' della sussistenza del nesso di  causalita'
          tra le  medesime  e  il  danno  subito  dai  risparmiatori;
          l'erogazione dell'indennizzo da parte del FIR. Le  suddette
          verifiche possono avvenire anche attraverso  la  preventiva
          tipizzazione delle violazioni massive e  la  corrispondente
          identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi  in
          presenza dei quali l'indennizzo  puo'  essere  direttamente
          erogato. Il decreto  indica  i  tempi  delle  procedure  di
          definizione delle istanze presentate entro  il  termine  di
          cui al penultimo periodo  e,  in  modo  non  tassativo,  le
          fattispecie di violazioni massive. Il suddetto procedimento
          non si applica ai casi di cui al comma 502-bis.  La  citata
          Commissione e' composta  da  nove  membri  in  possesso  di
          idonei requisiti di competenza, indipendenza,  onorabilita'
          e   probita'.   Con   successivo   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono  nominati  i  componenti
          della Commissione tecnica e determinati gli  emolumenti  da
          attribuire ai medesimi, nel limite massimo di  1,2  milioni
          di euro per ciascuno degli  anni  2019,  2020  e  2021.  Ai
          relativi  oneri  si  provvede  mediante  la  corrispondente
          riduzione della dotazione del FIR.  Qualora  l'importo  dei
          compensi da  attribuire  ai  componenti  della  Commissione
          tecnica risulti inferiore al predetto limite  massimo,  con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,
          l'importo  eccedente  confluisce  nel  FIR.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          le  occorrenti  variazioni  di  bilancio.  La  domanda   di
          indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i
          requisiti di cui al comma 494, e' inviata entro il  termine
          di centottanta giorni decorrenti dalla data individuata con
          apposito  decreto  del  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze."; 
                  f) dopo il comma 501 e' inserito il seguente comma: 
                    "501-bis.   Le   attivita'   di   supporto    per
          l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica  di
          cui al comma 501 sono affidate dal Ministero  dell'economia
          e delle  finanze,  nel  rispetto  dei  pertinenti  principi
          dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea,
          a  societa'  a  capitale  interamente  pubblico,   su   cui
          l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo
          a quello esercitato su  propri  servizi  e  che  svolge  la
          propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti  della
          predetta amministrazione. Gli oneri  e  le  spese  relative
          alle  predette  attivita'  sono  a  carico  delle   risorse
          finanziarie del FIR non oltre il limite massimo complessivo
          di 12,5 milioni di euro."; 
                  g) il comma 502 e' sostituito dal seguente: 
                    "502. I risparmiatori di  cui  al  comma  502-bis
          sono soddisfatti con priorita' a valere sulla dotazione del
          FIR."; 
                  h) dopo il comma 502, sono aggiunti i seguenti: 
                    "502-bis.  Previo  accertamento  da  parte  della
          Commissione tecnica di cui al comma 501 esclusivamente  dei
          requisiti soggettivi  e  oggettivi  previsti  nel  presente
          comma, hanno diritto all'erogazione da parte del FIR di  un
          indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai  sensi
          dei precedenti commi 496  e  497  i  risparmiatori  persone
          fisiche,   imprenditori   individuali,   anche    agricoli,
          coltivatori diretti,  in  possesso  delle  azioni  e  delle
          obbligazioni subordinate delle banche di cui al  comma  493
          alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta
          amministrativa - ovvero i loro successori mortis causa o il
          coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente
          more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in
          possesso dei suddetti strumenti  finanziari  a  seguito  di
          trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una  delle
          seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di  proprieta'
          del risparmiatore di valore inferiore a  100.000  euro;  b)
          ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore  a
          35.000  euro  nell'anno  2018,  al   netto   di   eventuali
          prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma
          di rendita. Il valore del patrimonio mobiliare di cui  alla
          suddetta  lettera  a)  risulta  dal  patrimonio   mobiliare
          posseduto  al  31  dicembre  2018,  esclusi  gli  strumenti
          finanziari di cui al comma  494,  nonche'  i  contratti  di
          assicurazione  a  capitalizzazione  o  mista  sulla   vita,
          calcolato secondo i criteri e le istruzioni  approvati  con
          decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
          Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali,
          di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
          Dipartimento delle finanze del  13  aprile  2017,  n.  138,
          recante approvazione  del  modello  tipo  di  dichiarazione
          sostitutiva unica (DSU), nonche' delle relative  istruzioni
          per la compilazione, ai sensi dell'articolo  10,  comma  3,
          del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
          dicembre  2013,  n.  159.  Con  il  decreto  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze previsto dal precedente comma
          501  sono   stabilite   le   modalita'   di   presentazione
          dell'istanza  di  erogazione  del   menzionato   indennizzo
          forfettario. Nell'erogazione degli indennizzi effettuata ai
          sensi del presente comma e' data precedenza ai pagamenti di
          importo non superiore a 50.000 euro. 
                    502-ter.  Il  limite  di  valore  del  patrimonio
          mobiliare di proprieta' del risparmiatore, di cui al  comma
          502-bis, lettera a), puo' essere  elevato  fino  a  200.000
          euro con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
          su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previo assenso della Commissione europea.  Il  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 501,
          secondo periodo, e' conseguentemente adeguato.". 
                2-bis.   Al   fine   di   promuovere   e    sostenere
          l'imprenditoria, di stimolare la competizione nel mercato e
          di assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli
          investitori e del mercato dei capitali, nonche' di favorire
          il  raccordo  tra  le  istituzioni,  le  autorita'  e   gli
          operatori del settore, il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  sentiti  la  Banca   d'Italia,   la   Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e  l'Istituto
          per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), adotta, entro
          il 31 gennaio 2021, uno o piu' regolamenti per definire  le
          condizioni  e  le   modalita'   di   svolgimento   di   una
          sperimentazione relativa alle  attivita'  di  tecno-finanza
          (FinTech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie
          quali l'intelligenza artificiale e i registri  distribuiti,
          dell'innovazione di  servizi  e  di  prodotti  nei  settori
          finanziario,  creditizio,  assicurativo   e   dei   mercati
          regolamentati. 
                2-ter. La sperimentazione di cui al  comma  2-bis  si
          conforma al principio di  proporzionalita'  previsto  dalla
          normativa dell'Unione europea ed e' caratterizzata da: 
                  a) una durata massima di diciotto mesi  prorogabili
          per un massimo di ulteriori dodici mesi; 
                  b) requisiti patrimoniali ridotti; 
                  c) adempimenti semplificati  e  proporzionati  alle
          attivita' che si intende svolgere; 
                  d) tempi ridotti delle procedure autorizzative; 
                  e)   definizione   di   perimetri   e   limiti   di
          operativita'. 
                2-quater. Nel rispetto della  normativa  inderogabile
          dell'Unione europea, i regolamenti di cui  al  comma  2-bis
          stabiliscono o individuano i criteri per determinare: 
                  a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione; 
                  a-bis) i  casi  in  cui  un'attivita'  puo'  essere
          ammessa a sperimentazione; 
                  a- ter) i casi in cui e' ammessa la proroga; 
                  b) i requisiti patrimoniali; 
                  c) gli  adempimenti  semplificati  e  proporzionati
          alle attivita' che si intende svolgere; 
                  d) i perimetri di operativita'; 
                  e) gli obblighi informativi; 
                  f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni; 
                  g) i requisiti di professionalita' degli  esponenti
          aziendali; 
                  h) i profili di governo societario  e  di  gestione
          del rischio; 
                  i) le forme societarie ammissibili anche in  deroga
          alle forme societarie previste dal testo unico delle  leggi
          in  materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  dal  testo  unico
          delle   disposizioni   in   materia   di    intermediazione
          finanziaria, di cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni  private,  di
          cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
                  l) le eventuali garanzie finanziarie; 
                  m)   l'iter    successivo    al    termine    della
          sperimentazione. 
                2-quinquies. Le  misure  di  cui  ai  commi  2-ter  e
          2-quater  possono  essere  differenziate  e   adeguate   in
          considerazione delle particolarita' e  delle  esigenze  dei
          casi  specifici;  esse   hanno   carattere   temporaneo   e
          garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione
          a favore di consumatori e investitori, nonche' del corretto
          funzionamento  dei  mercati.  L'operativita'  delle  misure
          cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla  perdita
          dei  requisiti  o  al  superamento  dei  limiti   operativi
          stabiliti,  nonche'   negli   altri   casi   previsti   dai
          regolamenti di cui al comma 2-bis. 
                2-sexies. La sperimentazione non comporta il rilascio
          di autorizzazioni per l'esercizio di attivita' riservate da
          svolgersi al di fuori di essa.  Nel  rispetto  delle  norme
          stabilite dai regolamenti di cui al  comma  2-bis  e  delle
          finalita'  del  periodo  di   sperimentazione,   la   Banca
          d'Italia, la CONSOB  e  IVASS,  nell'ambito  delle  proprie
          competenze   e   delle   materie   seguite,   adottano    i
          provvedimenti per l'ammissione alla  sperimentazione  delle
          attivita' di cui al comma 2-his ed ogni altra iniziativa ad
          essi   propedeutica.   Nel   rispetto    della    normativa
          inderogabile   dell'Unione   europea,   l'ammissione   alla
          sperimentazione   puo'   comportare   la   deroga   o    la
          disapplicazione temporanee degli orientamenti di  vigilanza
          o degli atti di carattere generale emanati dalle  autorita'
          di vigilanza, nonche' delle norme o dei regolamenti emanati
          dalle  medesime  autorita'  di  vigilanza,  concernenti   i
          profili di cui al comma 2-quater, lettere h), c),  d),  e),
          0, g), h), i) e l). Alle attivita'  della  Banca  d'Italia,
          della CONSOB e dell'IVASS relative alla sperimentazione  si
          applicano gli articoli 7 del testo unico di cui al  decreto
          legislativo l " settembre 1993, n. 385, 4 del  testo  unico
          di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e 10
          del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre  2005,
          n. 209, nonche' gli articoli 21 e 24,  comma  6-bis,  della
          legge 28 dicembre 2005, n. 262. 
                2-septies. La Banca d'Italia,  la  CONSOB  e  l'IVASS
          redigono  annualmente,  ciascuno  per  quanto  di   propria
          competenza,   una   relazione   d'analisi    sul    settore
          tecno-finanziario,      riportando      quanto       emerge
          dall'applicazione del regime di sperimentazione di  cui  al
          comma 2-bis, e segnalano eventuali  modifiche  normative  o
          regolamentari necessarie per lo sviluppo  del  settore,  la
          tutela del risparmio e la stabilita' finanziaria. 
                2-octies.   E'   istituito   presso   il    Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  il  Comitato  FinTech.  Il
          Comitato  ha  il  compito  di  individuare  gli  obiettivi,
          definire i programmi  e  porre  in  essere  le  azioni  per
          favorire  lo  sviluppo  della   tecno-finanza,   anche   in
          cooperazione con  soggetti  esteri,  nonche'  di  formulare
          proposte di carattere normativo  e  agevolare  il  contatto
          degli operatori del settore con le  istituzioni  e  con  le
          autorita'. Sono membri permanenti del Comitato il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, il Ministro  dello  sviluppo
          economico, il Ministro per gli  affari  europei,  la  Banca
          d'Italia, la CONSOB,  l'IVASS,  l'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei
          dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia
          delle entrate.  Il  Comitato  puo'  invitare  alle  proprie
          riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di  voto,
          ulteriori istituzioni e autorita', nonche' associazioni  di
          categoria, imprese, enti e soggetti  operanti  nel  settore
          della tecno-finanza. I regolamenti di cui  al  comma  2-bis
          stabiliscono le attribuzioni del Comitato. Per le attivita'
          svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri
          permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio  di
          informazioni,  e  non  possono  reciprocamente  opporsi  il
          segreto d'ufficio. Dall'attuazione delle  disposizioni  dei
          commi da 2-bis al presente comma non devono derivare  nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                2-novies. Le autorita' di vigilanza  e  di  controllo
          sono autorizzate, singolarmente  o  in  collaborazione  tra
          loro, a  stipulare  accordi  con  una  o  piu'  universita'
          sottoposte alla  vigilanza  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e con centri di ricerca ad
          esse   collegati,   aventi    ad    oggetto    lo    studio
          dell'applicazione alla loro attivita'  istituzionale  degli
          strumenti  di   intelligenza   artificiale,   di   registri
          contabili criptati e di registri  distribuiti,  nonche'  la
          formazione del  proprio  personale.  Agli  oneri  derivanti
          dagli  accordi  di  cui  al  presente  comma  le  autorita'
          provvedono  nell'ambito  dei  rispettivi  stanziamenti   di
          bilancio. 
                2-decies. All'articolo 24-bis  del  decreto-legge  23
          dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
                    "7. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma
          6  non  devono  derivare  oneri  a  carico  della   finanza
          pubblica, salvo quanto previsto dal comma 9"; 
                  b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
                    "9.  Il  Comitato   opera   attraverso   riunioni
          periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione  di
          specifici  gruppi  di  ricerca  cui   possono   partecipare
          accademici ed esperti nella materia. La  partecipazione  al
          Comitato non da' titolo ad alcun emolumento  o  compenso  o
          gettone di presenza. E' fatta salva  la  corresponsione  ai
          componenti del Comitato dei rimborsi delle spese di viaggio
          e  di  alloggio,  sostenute  per  la  partecipazione   alle
          riunioni periodiche di cui al primo periodo, a  valere  sui
          fondi previsti dal comma 11". 
                2-undecies. All'articolo  48-bis,  comma  1,  secondo
          periodo, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le seguenti
          parole: "nonche' ai risparmiatori di  cui  all'articolo  1,
          comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che  hanno
          subito un pregiudizio ingiusto da parte di  banche  e  loro
          controllate  aventi  sede  legale  in  Italia,   poste   in
          liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015
          e prima del 16 gennaio 2018". 
                2-duodecies.   All'articolo   5,   comma    1,    del
          decreto-legge  25  marzo  2019,  n.  22,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  20  maggio  2019,  n.  41,  le
          parole:  "ad  operarvi  nel  periodo   transitorio,"   sono
          sostituite dalle seguenti:  "ad  operare  con  le  medesime
          modalita' nel periodo transitorio,". 
                2-terdecies.  La  CONSOB  ordina  ai   fornitori   di
          connettivita' alla rete internet ovvero ai gestori di altre
          reti telematiche o di telecomunicazione, o  agli  operatori
          che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
          telecomunicazione,  la  rimozione   delle   iniziative   di
          chiunque nel territorio  della  Repubblica,  attraverso  le
          reti telematiche o di  telecomunicazione,  offre  o  svolge
          servizi  o  attivita'   di   investimento   senza   esservi
          abilitato. I destinatari degli ordini comunicati  ai  sensi
          del   primo   periodo   hanno    l'obbligo    di    inibire
          l'utilizzazione delle reti delle quali sono  gestori  o  in
          relazione alle quali forniscono  servizi.  La  CONSOB  puo'
          stabilire con regolamento le modalita' e  i  termini  degli
          adempimenti previsti dal presente comma.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11, comma  15,  del
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico  in
          materia di societa' a partecipazione pubblica: 
                «Art. 11 (Organi amministrativi e di controllo  delle
          societa' a controllo pubblico). - (Omissis). 
                15. Agli organi di amministrazione e controllo  delle
          societa' in house si applica  il  decreto-legge  16  maggio
          1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          luglio 1994, n. 444.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2385,  secondo
          comma, del codice civile: 
                «Art.  2385  (Cessazione  degli  amministratori).   -
          (Omissis). 
                2. La cessazione degli  amministratori  per  scadenza
          del termine ha effetto dal momento in cui il  consiglio  di
          amministrazione e' stato ricostituito.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2400, primo  comma,
          del codice civile: 
                «Art. 2400 (Nomina e cessazione dall'ufficio).- 1.  I
          sindaci  sono  nominati  per  la  prima   volta   nell'atto
          costitutivo  e  successivamente  dall'assemblea,  salvo  il
          disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano  in
          carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea
          convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo
          esercizio della  carica.  La  cessazione  dei  sindaci  per
          scadenza del termine ha  effetto  dal  momento  in  cui  il
          collegio e' stato ricostituito.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  143  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali: 
                «Art.  143  (Scioglimento  dei  consigli  comunali  e
          provinciali conseguente a fenomeni di  infiltrazione  e  di
          condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilita'
          dei dirigenti e dipendenti). - 1. Fuori dai  casi  previsti
          dall' articolo 141, i consigli comunali e provinciali  sono
          sciolti quando, anche a seguito di accertamenti  effettuati
          a norma dell' articolo  59,  comma  7,  emergono  concreti,
          univoci e rilevanti  elementi  su  collegamenti  diretti  o
          indiretti con la criminalita' organizzata di tipo mafioso o
          similare degli amministratori  di  cui  all'  articolo  77,
          comma 2, ovvero su forme di condizionamento  degli  stessi,
          tali da  determinare  un'alterazione  del  procedimento  di
          formazione  della  volonta'  degli   organi   elettivi   ed
          amministrativi e  da  compromettere  il  buon  andamento  o
          l'imparzialita'   delle    amministrazioni    comunali    e
          provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei  servizi
          ad esse affidati, ovvero che  risultino  tali  da  arrecare
          grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza
          pubblica. 
                2.  Al  fine  di  verificare  la  sussistenza   degli
          elementi di  cui  al  comma  1  anche  con  riferimento  al
          segretario comunale o provinciale, al  direttore  generale,
          ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto
          competente   per   territorio   dispone   ogni    opportuno
          accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso  l'ente
          interessato.  In  tal  caso,   il   prefetto   nomina   una
          commissione d'indagine, composta da  tre  funzionari  della
          pubblica amministrazione, attraverso la  quale  esercita  i
          poteri di accesso e di accertamento di cui e' titolare  per
          delega del Ministro dell'interno ai sensi dell' articolo 2,
          comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n.  345,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre
          1991, n.  410.  Entro  tre  mesi  dalla  data  di  accesso,
          rinnovabili una volta per un ulteriore periodo  massimo  di
          tre  mesi,  la  commissione  termina  gli  accertamenti   e
          rassegna al prefetto le proprie conclusioni. 
                3. Entro il  termine  di  quarantacinque  giorni  dal
          deposito delle conclusioni  della  commissione  d'indagine,
          ovvero quando abbia  comunque  diversamente  acquisito  gli
          elementi  di  cui  al  comma  1  ovvero  in   ordine   alla
          sussistenza  di  forme  di  condizionamento  degli   organi
          amministrativi  ed  elettivi,  il  prefetto,   sentito   il
          comitato provinciale per l'ordine e la  sicurezza  pubblica
          integrato  con  la  partecipazione  del  procuratore  della
          Repubblica competente per  territorio,  invia  al  Ministro
          dell'interno una relazione nella quale si da'  conto  della
          eventuale sussistenza degli elementi  di  cui  al  comma  1
          anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
          al  direttore  generale,  ai  dirigenti  e  ai   dipendenti
          dell'ente locale. Nella relazione sono, altresi',  indicati
          gli appalti,  i  contratti  e  i  servizi  interessati  dai
          fenomeni  di   compromissione   o   interferenza   con   la
          criminalita'   organizzata   o   comunque   connotati    da
          condizionamenti o da una condotta antigiuridica.  Nei  casi
          in cui per i fatti oggetto degli  accertamenti  di  cui  al
          presente  articolo  o  per  eventi  connessi  sia  pendente
          procedimento   penale,   il   prefetto   puo'    richiedere
          preventivamente   informazioni   al    procuratore    della
          Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329
          del  codice  di  procedura  penale,   comunica   tutte   le
          informazioni che non ritiene debbano rimanere  segrete  per
          le esigenze del procedimento. 
                4. Lo scioglimento di cui al comma 1 e' disposto  con
          decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno, previa deliberazione  del  Consiglio
          dei  ministri  entro  tre  mesi  dalla  trasmissione  della
          relazione di cui al comma 3, ed e' immediatamente trasmesso
          alle Camere. Nella proposta di scioglimento  sono  indicati
          in  modo   analitico   le   anomalie   riscontrate   ed   i
          provvedimenti necessari per rimuovere  tempestivamente  gli
          effetti  piu'  gravi  e  pregiudizievoli  per   l'interesse
          pubblico; la proposta indica, altresi', gli  amministratori
          ritenuti responsabili delle condotte che hanno  dato  causa
          allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o
          provinciale  comporta  la  cessazione   dalla   carica   di
          consigliere, di sindaco, di presidente della provincia,  di
          componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico
          comunque  connesso  alle  cariche   ricoperte,   anche   se
          diversamente disposto dalle leggi  vigenti  in  materia  di
          ordinamento e funzionamento degli organi predetti. 
                5.  Anche  nei  casi  in  cui  non  sia  disposto  lo
          scioglimento, qualora la relazione  prefettizia  rilevi  la
          sussistenza  degli  elementi  di  cui  al   comma   1   con
          riferimento  al  segretario  comunale  o  provinciale,   al
          direttore  generale,  ai  dirigenti  o  ai   dipendenti   a
          qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro
          dell'interno, su proposta del prefetto,  e'  adottato  ogni
          provvedimento  utile  a  far  cessare   immediatamente   il
          pregiudizio in atto e ricondurre alla  normalita'  la  vita
          amministrativa  dell'ente,  ivi  inclusa   la   sospensione
          dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione  ad
          altro ufficio o altra mansione con  obbligo  di  avvio  del
          procedimento   disciplinare   da    parte    dell'autorita'
          competente. 
                6.  A  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del
          decreto  di  scioglimento  sono  risolti  di  diritto   gli
          incarichi di cui all' articolo 110, nonche'  gli  incarichi
          di revisore dei conti e  i  rapporti  di  consulenza  e  di
          collaborazione coordinata  e  continuativa  che  non  siano
          stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all'
          articolo  144   entro   quarantacinque   giorni   dal   suo
          insediamento. 
                7. Nel caso in cui non sussistano i  presupposti  per
          lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di  cui
          al comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi  dalla
          trasmissione della relazione  di  cui  al  comma  3,  emana
          comunque un decreto di conclusione del procedimento in  cui
          da' conto degli esiti dell'attivita'  di  accertamento.  Le
          modalita' di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso
          di  insussistenza  dei  presupposti  per  la  proposta   di
          scioglimento sono disciplinate  dal  Ministro  dell'interno
          con proprio decreto. 
                7-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora  dalla
          relazione del prefetto emergano, riguardo  ad  uno  o  piu'
          settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte
          illecite   gravi   e   reiterate,   tali   da   determinare
          un'alterazione delle procedure e da compromettere  il  buon
          andamento e l'imparzialita' delle amministrazioni  comunali
          o  provinciali,  nonche'  il  regolare  funzionamento   dei
          servizi ad esse affidati, il  prefetto,  sulla  base  delle
          risultanze  dell'accesso,  al  fine  di  far   cessare   le
          situazioni riscontrate  e  di  ricondurre  alla  normalita'
          l'attivita'  amministrativa  dell'ente,  individua,   fatti
          salvi  i  profili  di  rilevanza   penale,   i   prioritari
          interventi di risanamento indicando gli atti  da  assumere,
          con la  fissazione  di  un  termine  per  l'adozione  degli
          stessi,     e     fornisce     ogni     utile      supporto
          tecnico-amministrativo a mezzo dei propri  uffici.  Decorso
          inutilmente  il  termine  fissato,  il   prefetto   assegna
          all'ente un ulteriore termine, non superiore a  20  giorni,
          per la loro adozione,  scaduto  il  quale  si  sostituisce,
          mediante   commissario   ad    acta,    all'amministrazione
          inadempiente. Ai relativi oneri gli enti locali  provvedono
          con le  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  sui
          propri bilanci. 
                8. Se dalla relazione prefettizia emergono  concreti,
          univoci e rilevanti elementi su  collegamenti  tra  singoli
          amministratori  e  la  criminalita'  organizzata  di   tipo
          mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di
          cui al comma 3  all'autorita'  giudiziaria  competente  per
          territorio,  ai  fini  dell'applicazione  delle  misure  di
          prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'
          articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575. 
                9. Il decreto di  scioglimento  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono  allegate  la  proposta
          del Ministro dell'interno  e  la  relazione  del  prefetto,
          salvo che il Consiglio dei ministri disponga  di  mantenere
          la riservatezza su parti della proposta o  della  relazione
          nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario. 
                10.  Il  decreto  di  scioglimento  conserva  i  suoi
          effetti per un periodo  da  dodici  mesi  a  diciotto  mesi
          prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi
          eccezionali,   dandone   comunicazione   alle   Commissioni
          parlamentari competenti, al fine di assicurare il  regolare
          funzionamento dei servizi  affidati  alle  amministrazioni,
          nel rispetto  dei  principi  di  imparzialita'  e  di  buon
          andamento dell'azione  amministrativa.  Le  elezioni  degli
          organi sciolti ai sensi del presente articolo  si  svolgono
          in  occasione  del   turno   annuale   ordinario   di   cui
          all'articolo 1  della  legge  7  giugno  1991,  n.  182,  e
          successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della
          durata  dello  scioglimento  cada  nel   secondo   semestre
          dell'anno,  le   elezioni   si   svolgono   in   un   turno
          straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15
          ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni e' fissata
          ai sensi dell' articolo 3 della citata  legge  n.  182  del
          1991, e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento
          di proroga della durata dello scioglimento e' adottato  non
          oltre il cinquantesimo  giorno  antecedente  alla  data  di
          scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando
          le procedure e le modalita' stabilite nel comma 4. 
                11. Fatta salva ogni  altra  misura  interdittiva  ed
          accessoria  eventualmente  prevista,   gli   amministratori
          responsabili delle  condotte  che  hanno  dato  causa  allo
          scioglimento di cui al presente articolo non possono essere
          candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per  il
          Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonche'
          alle   elezioni   regionali,   provinciali,   comunali    e
          circoscrizionali, in  relazione  ai  due  turni  elettorali
          successivi  allo  scioglimento  stesso,  qualora  la   loro
          incandidabilita'   sia   dichiarata    con    provvedimento
          definitivo. Ai fini della dichiarazione  d'incandidabilita'
          il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di
          scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente  per
          territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui
          al comma 1 con  riferimento  agli  amministratori  indicati
          nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili,
          le procedure di cui al libro IV, titolo II,  capo  VI,  del
          codice di procedura civile. 
                12. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il
          prefetto, in attesa del decreto di  scioglimento,  sospende
          gli organi dalla carica ricoperta, nonche'  da  ogni  altro
          incarico  ad  essa  connesso,  assicurando  la  provvisoria
          amministrazione dell'ente mediante invio di commissari.  La
          sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta  giorni
          e il termine del decreto di cui al comma 10  decorre  dalla
          data del provvedimento di sospensione. 
                13. Si fa  luogo  comunque  allo  scioglimento  degli
          organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le
          condizioni indicate nel comma  1,  ancorche'  ricorrano  le
          situazioni previste dall' articolo 141.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  144  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali: 
                «Art. 144 (Commissione straordinaria  e  Comitato  di
          sostegno  e  monitoraggio).  -  1.  Con   il   decreto   di
          scioglimento  di  cui  all'articolo  143  e'  nominata  una
          commissione straordinaria per  la  gestione  dell'ente,  la
          quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il
          decreto stesso. La commissione e' composta  di  tre  membri
          scelti  tra  funzionari  dello  Stato,  in  servizio  o  in
          quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione  ordinaria
          o amministrativa in quiescenza. La  commissione  rimane  in
          carica fino allo svolgimento  del  primo  turno  elettorale
          utile. 
                2. Presso il Ministero dell'interno e' istituito, con
          personale della amministrazione, un comitato di sostegno  e
          di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie
          di cui al  comma  1  e  dei  comuni  riportati  a  gestione
          ordinaria. 
                3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato  a
          norma dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto
          1988,  n.   400,   sono   determinate   le   modalita'   di
          organizzazione   e    funzionamento    della    commissione
          straordinaria per l'esercizio delle  attribuzioni  ad  essa
          conferite, le  modalita'  di  pubblicizzazione  degli  atti
          adottati dalla commissione stessa, nonche' le modalita'  di
          organizzazione e funzionamento del comitato di cui al comma
          2.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 21,  della
          legge 7 aprile  2014,  n.  56,  Disposizioni  sulle  citta'
          metropolitane, sulle province, sulle unioni  e  fusioni  di
          comuni: 
                «Art. 1. - (Omissis). 
                21. Il consiglio metropolitano dura in carica  cinque
          anni.  In  caso  di  rinnovo  del  consiglio   del   comune
          capoluogo,  si  procede  a  nuove  elezioni  del  consiglio
          metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del
          sindaco del comune capoluogo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera
          d-bis),  del  decreto-legge  20   aprile   2020,   n.   26,
          Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali
          per l'anno 2020 convertito, con modificazioni, dalla  legge
          19 giugno 2020, n. 59: 
                «Art.   1   (Misure   eccezionali   in   materia   di
          consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020).  -   1.   In
          considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19,
          in  via  eccezionale,  i  termini  per   le   consultazioni
          elettorali di cui al presente comma sono  fissati  come  di
          seguito indicato: 
                  a) - d) (omissis); 
                  d-bis) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,
          comma 79, lettera b), della legge 7  aprile  2014,  n.  56,
          limitatamente all'anno 2020,  le  elezioni  dei  presidenti
          delle province e dei consigli provinciali si svolgono entro
          novanta giorni dalle elezioni dei consigli comunali di  cui
          alla lettera b) del presente comma; fino al  rinnovo  degli
          organi e' prorogata la durata  del  mandato  di  quelli  in
          carica.». 
              - Si riporta il testo dell''articolo 24, comma  3,  del
          decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  Codice  della
          protezione civile: 
                «Art. 24 (Deliberazione dello stato di  emergenza  di
          rilievo nazionale - articoli 5 legge 225/1992; articoli 107
          e 108 decreto legislativo 112/1998; articolo  5-bis,  comma
          5, decreto-legge 343/2001, conv. legge  401/2001;  articolo
          14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; articolo 1,
          comma 422, legge 147/2013-): 
                Omissis). 
                3. La durata dello  stato  di  emergenza  di  rilievo
          nazionale non puo' superare i 12 mesi,  ed  e'  prorogabile
          per non piu' di ulteriori 12 mesi.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  1028,
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,   Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021: 
                «Art. 1. 
                1028. E' autorizzata la spesa di 800 milioni di  euro
          per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli
          anni 2020 e 2021, al fine di permettere l'immediato avvio e
          la realizzazione  nell'arco  del  medesimo  triennio  degli
          investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti di  cui
          all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del  codice  di
          cui  al  decreto  legislativo  2  gennaio   2018,   n.   1,
          finalizzati esclusivamente  alla  mitigazione  del  rischio
          idraulico e idrogeologico nonche' all'aumento  del  livello
          di resilienza delle strutture e infrastrutture  individuate
          dai rispettivi  Commissari  delegati,  nominati  a  seguito
          delle  deliberazioni  del   Consiglio   dei   ministri   di
          dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla
          data di entrata in vigore della presente legge, ovvero  nei
          casi in cui alla stessa data  lo  stato  di  emergenza  sia
          terminato da non oltre sei mesi,  ai  sensi  e  nei  limiti
          dell'articolo 26, comma  1,  secondo  periodo,  del  citato
          decreto legislativo.  Detti  investimenti  sono  realizzati
          secondo le modalita' previste dall'ordinanza del  Capo  del
          Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre
          2018. Per gli investimenti di valore superiore alla  soglia
          di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a), del codice  di
          cui al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  puo'
          essere finanziata anche la sola progettazione da realizzare
          nell'anno 2019.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  24-quater  del
          decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti
          in  materia  fiscale   e   finanziaria,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136): 
                «Art. 24-quater (Fondo  per  gli  investimenti  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  colpite  da   eventi
          calamitosi). - 1. Al  fine  di  far  fronte  alle  esigenze
          derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi  di
          settembre e ottobre dell'anno 2018, e' istituito presso  il
          Ministero dell'economia e delle finanze per  il  successivo
          trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri un
          fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni  di  euro
          per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020. 
                2. Il fondo di cui  al  comma  1  e'  destinato  alle
          esigenze per investimenti delle regioni  e  delle  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  di  cui  al  presente
          articolo, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia
          pubblica, comprese le manutenzioni e  la  sicurezza,  della
          manutenzione   della   rete   viaria   e    del    dissesto
          idrogeologico. 
                3.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e con i Ministri  competenti,
          previa intesa da sancire in sede di  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano entro il  31  gennaio  2019
          sono individuati  gli  enti  destinatari,  le  risorse  per
          ciascun settore, i comparti,  i  criteri  di  riparto,  gli
          importi da destinare a ciascun beneficiario e le  modalita'
          di  utilizzo,   di   monitoraggio,   anche   in   relazione
          all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate  e  comunque
          tramite  il  sistema  di  cui  al  decreto  legislativo  29
          dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione  e  di  verifica,
          nonche'  le  modalita'   di   recupero   e   di   eventuale
          riassegnazione delle somme non utilizzate. 
                4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e  a  50  milioni  di
          euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 13  milioni  di
          euro per l'anno  2019,  mediante  corrispondente  riduzione
          delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
          conto capitale iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale
          2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2018,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e,  quanto
          a 461,6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50  milioni  di
          euro per l'anno 2020, mediante corrispondente  utilizzo  di
          quota parte delle maggiori entrate derivanti  dall'articolo
          9, commi da 1 a 8.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  27  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice  della  protezione
          civile): 
                «Art. 27 (Contabilita' speciali per la gestione delle
          emergenze di rilievo  nazionale  e  altre  disposizioni  in
          materia amministrativa e procedimentale - articoli 5  legge
          225/1992; articoli 107 e 108 decreto legislativo  112/1998;
          articolo 6, comma 1, decreto-legge  263/2006,  conv.  legge
          290/2006 -). -  1.  Per  l'attuazione  delle  ordinanze  di
          protezione   civile,   ai   sensi   di   quanto    previsto
          dall'articolo 44-ter, comma  8,  della  legge  31  dicembre
          2009,  n.  196,  puo'  essere  autorizzata  l'apertura   di
          apposite contabilita' speciali,  le  quali  possono  essere
          mantenute per un periodo massimo di quarantotto mesi  dalla
          data di deliberazione dei relativi stati di emergenza. 
                2. Le risorse stanziate a valere sul Fondo  emergenze
          nazionali di cui alla delibera prevista  dall'articolo  24,
          comma 1, sono  trasferite  integralmente  a  seguito  della
          nomina del commissario delegato sulla contabilita' speciale
          aperta ai sensi del comma 1. Le  ulteriori  somme  previste
          dalla delibera di cui all'articolo  24,  comma  2,  vengono
          corrisposte  nella  misura  del  50  per  cento  a  seguito
          dell'emanazione della delibera medesima, mentre il restante
          50 per cento all'attestazione  dello  stato  di  attuazione
          degli interventi finanziati. 
                3. Sulle contabilita' speciali  di  cui  al  presente
          articolo puo' essere autorizzato il versamento di eventuali
          ulteriori risorse finanziarie  finalizzate  al  superamento
          dello specifico contesto emergenziale,  diverse  da  quelle
          stanziate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali  di
          cui all'articolo 44, e rese  disponibili  dalle  Regioni  e
          dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite
          ordinanze di protezione civile adottate di concerto con  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Sulle  medesime
          contabilita'  possono,  altresi',  confluire   le   risorse
          finanziarie  eventualmente  provenienti  da  donazioni,  da
          altre amministrazioni, nonche' dal  Fondo  di  solidarieta'
          dell'Unione europea. 
                4. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60 e 61
          del  regio  decreto  18   novembre   1923,   n.   2440,   e
          dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
          e  successive  modificazioni,  ai  fini  del  rispetto  dei
          vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari
          di   contabilita'   speciali,   rendicontano,   entro    il
          quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun  esercizio  e
          dal termine della gestione o del loro  incarico,  tutte  le
          entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di  cui
          coordinano  l'attuazione,  indicando  la  provenienza   dei
          fondi, i soggetti beneficiari  e  la  tipologia  di  spesa,
          secondo uno schema da stabilire con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il  Dipartimento
          della   protezione   civile,   che   contenga,    altresi',
          l'indicazione dei crediti e dei  debiti  e  delle  relative
          scadenze, gli interventi eventualmente affidati a  soggetti
          attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia  di
          trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai  fini
          di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo
          14 marzo 2013,  n.  33,  e  successive  modificazioni.  Per
          l'omissione o il ritardo nella rendicontazione  si  applica
          l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al
          fine di garantire la trasparenza dei  flussi  finanziari  e
          della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati
          girofondi tra le contabilita' speciali. 
                5. Per  la  prosecuzione  e  il  completamento  degli
          interventi  e  delle  attivita'  previste  dalle  ordinanze
          adottate ai sensi  dell'articolo  25  ove  non  ultimati  o
          conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di  rilievo
          nazionale la durata della contabilita' speciale puo' essere
          prorogata  per  un  periodo  di  tempo  determinato   fermo
          restando il limite di cui al comma  1.  Per  gli  ulteriori
          interventi ed attivita'  da  porre  in  essere  secondo  le
          ordinarie procedure di  spesa  con  le  disponibilita'  che
          residuano alla chiusura  della  contabilita'  speciale,  le
          risorse ivi giacenti possono essere trasferite alla regione
          ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali preposte allo
          svolgimento  della  funzione  di  protezione  civile  o  ai
          soggetti attuatori competenti.  Per  gli  interventi  e  le
          attivita'  di  cui  al  presente  comma  di  competenza  di
          Amministrazioni  dello  Stato,   le   risorse   finanziarie
          relative  che  residuano  sono  versate   all'entrata   del
          bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. 
                6.  Le  risorse  derivanti   dalla   chiusura   delle
          contabilita'  speciali  di  cui  al  presente  codice  sono
          vincolate alla realizzazione degli interventi previsti  nei
          piani di  attuazione  delle  ordinanze  adottate  ai  sensi
          dell'articolo 25 e sono utilizzate secondo le modalita' e i
          termini previsti dalle ordinanze di cui all'articolo 26. Le
          eventuali  somme  residue  sono  versate  all'entrata   del
          bilancio dello Stato per la  successiva  riassegnazione  al
          Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, ad
          eccezione  di  quelle  derivanti  da   fondi   di   diversa
          provenienza,  che  vengono  versate   al   bilancio   delle
          Amministrazioni  di  provenienza.  Al  fine   di   favorire
          l'utilizzo delle risorse  derivanti  dalla  chiusura  delle
          contabilita' speciali di cui al presente comma  secondo  le
          procedure ordinarie di spesa, si  applica  quanto  previsto
          dall'articolo 1, commi 787, 788, 789 e 790 della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205. 
                7.  Fermo  quanto  previsto   dall'articolo   1   del
          decreto-legge 25  maggio  1994,  n.  313,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 luglio  1994,  n.  460,  fino
          alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione
          civile, resta sospesa ogni azione esecutiva,  ivi  comprese
          quelle di cui agli articoli 543 e seguenti  del  codice  di
          procedura civile  e  quelle  di  cui  agli  articoli  91  e
          seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  e
          sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. 
                8. Il comma  7,  si  applica  alle  risorse  comunque
          dirette a finanziare le contabilita' speciali istituite con
          ordinanze  di  protezione   civile;   tali   risorse   sono
          insuscettibili  di  pignoramento  o  sequestro  fino   alla
          definitiva chiusura delle pertinenti contabilita' speciali. 
                9.  Le  controversie   relative   all'esecuzione   di
          interventi ed attivita' realizzati in base  alle  ordinanze
          di  cui  all'articolo  25  o  comprese  in   programmi   di
          ricostruzione di territori colpiti  da  calamita'  naturali
          non possono essere devolute a collegi arbitrali. 
                10. Al  fine  di  assicurare  risparmi  di  spesa,  i
          compromessi  e  le  clausole  compromissorie  inserite  nei
          contratti stipulati per la realizzazione d'interventi o per
          l'espletamento di attivita' connessi alle dichiarazioni  di
          stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, sono nulli. 
                11.    Per     l'esecuzione     dei     provvedimenti
          giurisdizionali  emessi  a   seguito   delle   controversie
          relative  all'esecuzione   di   interventi   ed   attivita'
          derivanti  dal  presente  decreto,  il   termine   previsto
          dall'articolo 14, comma 1, del  decreto-legge  31  dicembre
          1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio 1997, n. 30, e' fissato in centottanta giorni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 25,  comma  5,  del
          decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  Codice  della
          protezione civile: 
                «Art. 25 (Ordinanze di protezione civile -articoli  5
          e 20 legge 225/1992; articoli 107 e 108 decreto legislativo
          112/1998; articolo 14 decreto-legge  90/2008,  conv.  legge
          123/2008; articolo 40, comma 2, lettera p), legge  196/2009
          -). - (Omissis). 
                5. Oltre il  trentesimo  giorno  dalla  deliberazione
          dello stato di emergenza di rilievo nazionale le  ordinanze
          sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia
          e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.». 
                - Il decreto legislativo 29 dicembre  2011,  n.  229,
          reca: "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f)
          e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in  materia  di
          procedure di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle
          opere   pubbliche,   di    verifica    dell'utilizzo    dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti.". 
              - Si riporta il testo dell''articolo 45, comma  5,  del
          decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  Codice  della
          protezione civile: 
                «Art.  45  (Fondo  regionale  di  protezione   civile
          (articolo 138, commi 16  e  17,  legge  388/2000;  articolo
          19-sexies, comma 1, decreto-legge 266/2004, n.  266,  conv.
          legge 306/2004 -). - 1. Il «Fondo regionale  di  protezione
          civile», iscritto nel bilancio  autonomo  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri, contribuisce  al  potenziamento
          del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti
          locali, e concorre agli interventi diretti  a  fronteggiare
          esigenze  urgenti  conseguenti  alle   emergenze   di   cui
          all'articolo 7, comma 1, lettera b). 
                2. Con apposito decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono
          disciplinati  i  criteri  di  riparto  e  le  modalita'  di
          trasferimento  delle  risorse  da  destinare   a   ciascuna
          Regione, nonche' le relative attivita' di monitoraggio.».